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COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA P.zza Matteotti, 12 - 20040 - Provincia di Monza e Brianza
Telefono 039-699031 Fax 039-6080329 PEC comune.buragodimolgora.mb@legalmail.it P. IVA: 00739550960 |
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La T.A.R.S.U. o tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è dovuta da coloro che "occupano o detengono" locali ed aree scoperte nelle zone del territorio comunale, a qualsiasi uso essi siano adibiti. Come e quando presentare la denuncia: I contribuenti devono presentare al Comune di Burago di Molgora - Servizio Tributi la denuncia originaria o di variazione dei locali o delle aree tassabili entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione o della modifica degli elementi imponibili. In mancanza di variazioni, la denuncia vale anche per gli anni successivi. Le denunce originarie, di variazione o di cessazione devono essere presentate su modelli appositi messi a disposizione del Comune e a nulla rileva la sola variazione o cancellazione anagrafica.
Come si calcola l’importo da pagare: La somma da pagare è calcolata in base alle tariffe deliberate ogni anno dalla Giunta Comunale, sulla base dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti sostenuti dal Comune. La tariffa si calcola per metro quadrato. Nella cartella esattoriale viene poi aggiunto un importo pari al 15% circa della tassa, che corrisponde alle addizionali provinciali ed erariali. Come si paga: Il pagamento deve essere effettuato con la cartella esattoriale emessa ogni anno dal Concessionario EQUITALIA ESA.TRI., presso gli Uffici Postali oppure presso EQUITALIA ESA.TRI. stessa. Si può effettuare un versamento unico oppure dilazionato in quattro rate (le scadenze sono indicate nella cartella). Gli sportelli EQUITALIA ESA.TRI. più vicini a Burago di Molgora si trovano: - a Monza – Via Sempione, 13/F – tel. 039/23911; - a Sesto San Giovanni – Piazza Don Mapelli, 73 – tel. 02/22470182; - a Cinisello Balsamo – Via S. Giuseppe, 4 – tel. 02/66049407: - a Milano – Viale dell’Innovazione, 7 – 02/641661. Cessazione dell'occupazione dei locali: L'art. 64 del D.Lgs. 507/93 prevede l'onere a carico del contribuente di comunicare la cessazione dell'occupazione dei locali. Il comma 3 stabilisce che la cessazione in corso di anno dell'occupazione o detenzione dà diritto all'abbuono del tributo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia. Il comma 4 stabilisce che, in caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, (Cessazione Tardiva) il tributo non è dovuto per gli anni successivi se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione ovvero cha la stessa sia stata pagata dal subentrante. Nel caso che non vi sia una tassazione a carico del subentrato, la denuncia di cessazione tardiva deve comunque essere presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. Le denunce di cessazioni tardive devono essere corredate da uno dei seguenti documenti: - Dichiarazione del proprietario dell'immobile o dell'amministratore attestante la data di rilascio dei locali. - Copia delle ultime bollette dell'energia elettrica o del gas metano. - Fattura di trasloco. - Provvedimento di esecuzione di sfratto. - Comunicazione di cessione del fabbricato. - Copia del contratto di compravendita. - Disdetta del contratto di affitto con relativa ricevuta. Agevolazioni: Per le abitazioni con un unico occupante la tariffa è ridotta del 25%.
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